il diavolo e l'acqua santa

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La nuova Costituzione della Repubblica Italiana

                       (primi 10 articoli)

 

Costituzione della Repubblica Italiana
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Giugno 201…)

 

Art. 1

L'Italia è una repubblica monocratica, fondata sul lavoro precario e sulle morti sul lavoro.

La sovranità appartiene al Popolo delle Libertà, che la esercita nelle forme e nei limiti dettati dal Cavaliere e fatti propri dal Senatur.

 

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili del Cavaliere, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la Sua personalità e richiede, nei Suoi confronti, la totale sottomissione politica, economica e sociale.

 

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono quasi uguali davanti alla legge purché di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali totalmente convergenti con quelle del Cavaliere.

 E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, posti in essere dai comunisti, che limitano il pieno sviluppo degli affari degli amici e degli amici degli amici del Cavaliere.

 

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro precario almeno fino al giorno prima della morte.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale delle società del Cavaliere.

Tale dovere si estende anche agli immigrati.

 

Art. 5

La Repubblica non è una ed è divisibile e promuove la supremazia della Padania, autonoma ed indipendente, sulla intera penisola italiana.

La Lega Nord, attraverso il Popolo delle Libertà, gestisce ed amministra tutti i beni della Repubblica, scaricando le negatività ed i debiti sulle regioni situate a sud del Po.

 

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme la maggioranza linguistica che non parla l’italiano, cioè il 90% dei cittadini.

 

Art. 7

Lo Stato del Popolo delle Libertà e la Chiesa cattolica vanno a braccetto.

I loro rapporti sono regolati dai Patti di Arcore altrimenti detti di Genuflessione.

 

Art. 8

Tutte le confessioni religiose, tranne l’islamica, sono egualmente libere davanti alla legge, a patto che riconoscano la superiorità di quella cattolica.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico di Mediaset.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le rappresentanze vaticane.

 

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura televisiva e la ricerca scientifica e tecnica, utili allo sviluppo delle aziende del Cavaliere.

Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione esternalizzandone la gestione all’Associazione Cementieri.

 

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle esigenze ed alla volontà del Cavaliere e le norme internazionali debbono rifarsi ad esso.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalle leggi sullo schiavismo.

Tutti i cittadini italiani nati a sud del Po sono equiparati ai cittadini stranieri.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica solo se dispone di un reddito superiore ai 100.000 euro. Nel caso di patrimonio superiore al milione di euro, non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati di qualsiasi tipo.

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